ADDA VENI’ BAFFONE!

PENNE – «Una sentenza esecutiva che condanna il nostro Comune al pagamento di una somma ingente e di cui questa Amministrazione non ha alcuna responsabilità..le prime sentenze di questa vicenda ricorrono a tanti anni fa, tanti ma tanti anni fa, si potevano intraprendere tante soluzioni,

si potevano prevedere accantonamenti, noi abbiamo previsto un accantonamento di 90.000 euro in Bilancio..Perché le precedenti Amministrazioni non l’hanno fatto? Immagino semplicemente perché era in difficoltà finanziaria come questa Amministrazione..facile dare lezioni..bisognerebbe invece spiegare cosa si è fatto sul tema.. perché sennò..si è poco credibili» (sindaco di Penne in consiglio comunale, sulla sentenza del “Carmine”, 26 novembre 2015). Verifichiamo, allora, sul tema, la “credibilità” della sua amministrazione, alla luce dell’opinione di legalità e giustizia, di cui è compiaciuto predicatore. -«Gli importi dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive..sono aumentati notevolmente..Tale consistente massa di debiti, che non compare nelle scritture contabili degli enti, rende i rendiconti degli stessi..non veritieri. Nel rispetto del criterio della prudenza gli amministratori dovrebbero prevedere in bilancio gli stanziamenti per la soccombenza in giudizio. Se è vero che l’esatto contenuto delle decisioni non è prevedibile, tuttavia, è possibile effettuare una stima ragionevole degli oneri che possono derivare dal contenzioso in atto». Così, Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Audizione – Camera dei deputati – 21 marzo 2014. -«In base al principio di prudenza appare opportuno che l’ente..per garantire il mantenimento dell’equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare..possibili situazioni debitorie fuori bilancio..ed a tal fine in sede di approvazione del rendiconto l’ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti..». Così, Corte dei Conti, Sez. Reg.le Piemonte – del.n. 389/2013/SRCPIE/PAR. -«..l’impatto sul bilancio può essere differente a seconda che..sia stato previsto o meno un apposito fondo per la copertura di spese impreviste o, nel caso di giudizi, a valere per l’ipotesi della soccombenza..pertanto, principi di prudenza e sana gestione finanziaria imporrebbero agli enti che sono coinvolti in un giudizio di destinare ed accantonare..risorse a valere per il caso della soccombenza. …5) In conclusione: ove l’ente territoriale soccomba in un giudizio e debba versare a terzi somme di denaro è tenuto ad attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall’art. 194 del d. lgs. n. 267 del 2000..». Così, Corte dei Conti, Sez. Reg.le Lombardia – del. n. 522/2010/PAR. -«..il mancato pagamento entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo..espone l’ente locale alle azioni esecutive con conseguente aggravio di spese..Al fine di evitare..conseguenze dannose per l’Ente.., la convocazione del Consiglio per l’adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare..oneri ulteriori a carico del bilancio dell’Ente (“Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali; principio contabile n. 2 p.13). ..”..significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso (Osservatorio cit.; principio contabile n. 2 p. 11)». Così, Corte dei Conti, Sez. Reg.le Campania – del. PAR. N. 22/2009. Le citazioni esposte, ex multis, chiariscono che, sul tema, la “credibilità” del sindaco è pari quasi a zero non avendo, a sua volta, fatto nulla di ciò che vi è indicato, tranne il solo accantonamento per il 2015. Un’autoassoluzione pirata, dunque, quella da lui proferita: «questa Amministrazione non ha alcuna responsabilità»! Come se per essa non valesse il “principio di prudenza” da rispettare, invece, sin dall’instaurarsi di un contenzioso, prima ancora delle sentenze! Figuriamoci dopo più condanne! La “responsabilità” (anche) dell’amministrazione uscente consiste, almeno, nei mancati accantonamenti (2015 escluso), nonostante due soccombenze già acquisite prima del suo insediamento, nel 2011. E il furbo auto-giustificazionismo di quelle omissioni, per le quali il sindaco accampa le «difficoltà finanziarie» e i suoi un «non si è potuto», è pretestuoso, viste altre cospicue spese; una per tutte, quella per l’orribile ‘fontanazzo’ di Piazza ‘Luca da Penne’. Giustificazioni ridicole e persino canzonatorie, anche per la lunga durata del contenzioso! E’ “credibile” che in 27 anni non si siano potuti accantonare più di 90 mila euro? Folleggiarlo offende pure un semplicione! In ogni caso, è dovere degli amministratori rispettare il “principio di prudenza” ed è ciò che non è stato fatto, se non per il 2015 (essendo già scaduto il termine dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, per il pagamento del debito). E non è stato neppure “immediatamente” convocato il consiglio comunale per il riconoscimento di quel debito fuori bilancio. La stessa bizzarra cifra accantonata, 90.657,19 euro, di cui i 657,19 sono l’icona della “credibilità” leggiadra dell’amministrazione, doveva servire a coprire debiti verso “vari avvocati”, rimasti insoluti! Ma tutto si spiega. Trattandosi di pubblica amministrazione, invece del “principio di prudenza” è prevalso, al solito, il principio dell’“oca bianca”: “in Piazza, c’è chi non ci può nemmeno passare e chi, invece, ci può pure..”! Siccome ho difficoltà finanziarie, dei contenziosi in corso me ne fotto e piuttosto mi sparo un ‘fontanazzo’, come, invece, il cittadino suddito non può fare nei confronti dello stesso Comune, nemmeno se, per difficoltà finanziarie, non gli paga le esose tasse che esso pretende, poi sperperate in ‘fontanazzi’. Adda venì Baffone!

Giovanni Cutilli

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