PESCARA E AREA VESTINA: TEMPI DURI PER GLI AUTOMOBILISTI CONTRAVVENTORI
Dal 4 ottobre parte il servizio di Scout Speed

Tempi duri per gli automobilisti che non rispettano le norme del Codice della Strada: un comunicato di servizio inviato ai Sindaci di Cappelle sul Tavo, Cepagatti, Montesilvano, Moscufo, Pescara, Pianella e Spoltore da parte del Corpo di Polizia della Provincia di Pescara, porta a conoscenza che a partire dal 4 ottobre 2021 il servizio di accertamento ed infrazioni verrà effettuato dal meccanismo SCOUT SPEED sulle strade statali che attraversano i territori soprascritti. 

Ma che cos’è lo Scout Speed, termine solo apparentemente meno ostile di autovelox? Lo Scout Speed è un rilevatore di velocità posto all’interno di un’auto della polizia e che “pizzica” non solo le auto che circolano nello stesso senso ma anche quelle che procedono nel senso di marcia inverso, sia di giorno sia di notte, grazie ai raggi infrarossi. Come si legge, poi, nella comunicazione  il marchingegno rileva anche l’eventuale mancata revisione e la obbligatoria polizza assicurativa R.C.A. Come sfuggire all’occhio dinamico? La cosa più giusta è rispettare i limiti di velocità e se la multa arriva sappiate che potrete  contestare ma solo in presenza di alcune cosiddette irregolarità.

Anche per questi innovativi dispositivi, vale la regola della segnalazione attraverso cartelli o dispositivi appositi. Infatti, sebbene nel Decreto del Ministero dei Trasporti n.139/2007, art. 3, si legga che gli scout speed possono non essere segnalati solo se sono in grado di captare in modo dinamico la velocità dei veicoli utilizzando la tecnologia a infrarossi, numerose pronunce giurisprudenziali hanno sentenziato che il il Decreto sia andato ben oltre i limiti regolamentari fissati dalla dal codice della strada che demandava al Ministero solamente la definizione delle “modalità di impiego” dei cartelli di segnalazione luminosi delle postazioni, e non consentiva al Ministero di poter prevedere delle specifiche deroghe all’obbligo in questione. Quindi, come per gli autovelox, l’obbligo di avviso vale anche per gli scout speed.

Vale anche la regola della taratura sancita dalla Corte Costituzionale: tutti gli apparecchi elettronici di controllo  della velocità devono essere soggetti a revisione almeno una volta all’anno e nel verbale deve essere indicata la data dell’ultima taratura effettuata.

La multa debba essere immediatamente contestata all’automobilista, che pertanto va fermato dalla polizia per avere la possibilità di difendersi immediatamente, a meno che il Prefetto non abbia indicato, quel tratto, tra quelli per i quali vale l’esonero. In buona sostanza, il trasgressore multato, che si sia visto recapitare la contravvenzione a casa può accertarsi se esista l’autorizzazione ai controlli elettronici fornita con decreto prefettizio, decreto i cui estremi devono essere indicati sul verbale stesso.

Ultimo caso, quello del verbale incompleto: ogni multa deve indicare il luogo in cui viene rilevata l’infrazione e vale anche per lo Scout Speed nonostante si tratti di un rilevamento effettuato in movimento. Tale obbligo serve per dare la possibilità all’automobilista di difendersi.

n.d.r. nella comunicazione inviata ai Sindaci erroneamente si indica il sistema di rilevamento denominandolo Speed Scout ma, ahinoi, la sostanza non cambia.

 

 

 

 

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