finalmente è arrivato il Decreto che contiene l’attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore e di conseguenza l’inizio di tutti gli adempimenti collegati alla iscrizione.
Possono iscriversi ad una delle sette sezioni del Runts: a) Organizzazioni di Volontariato (ODV); b) Associazioni di Promozione Sociale (APS); c) Enti Filantropici; d) Imprese Sociali (incluse le Cooperative Sociali); e) Reti Associative; f) Società di Mutuo Soccorso; g) Altri Enti del Terzo Settore (categoria residuale).
È stato pubblicato il 28 ottobre 2021 sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto direttoriale n. 561. Il decreto dà ufficialmente avvio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sancendo, all’art.1, che “il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS è individuato nel 23 novembre 2021”.
La presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS può essere effettuata a decorrere dal 24 novembre 2021 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020.
Nello stesso tempo inizieranno a decorrere i termini per la trasmigrazione nel registro delle Aps e delle Odv già iscritte nei rispettivi registri nazionali.
Attenzione però al fatto che il governo non ha ancora presentato all’Unione Europea la richiesta di autorizzazione per l’entrata in vigore del Titolo X, D.Lgs. 117/2017 che contiene la parte fiscale della Riforma del Terzo settore.
A seguito della mancata autorizzazione della comunità europea, ne deriva è che gli enti che si iscriveranno al Runts potranno e dovranno, almeno ancora per tutto il 2022, applicare la disciplina fiscale oggi esistente.
Per quanto riguarda gli adempimenti bisogna ricordare che l’ingresso nel Terzo settore non è privo di conseguenze tra i quali, evidenziamo, l’obbligo della redazione dei rendiconti sulla base dei criteri fissati dal codice e dai decreti applicativi.
Sarebbe opportuno che all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, si rediga una situazione patrimoniale aggiornata della associazione al fine di poter sempre con facilità determinare quale sia stato l’incremento patrimoniale in caso di cancellazione dal Registro.
Nessuna associazione dovrà fare adempimenti entro il 23 novembre. Chi fosse già Aps o Odv dovrà attendere comunicazioni dal Runts su eventuali richieste di integrazione della documentazione o modifiche dello statuto o definitiva iscrizione.
Chi non lo fosse potrà presentare domanda di iscrizione da quella data in poi quando lo riterrà più opportuno e nell’attesa della autorizzazione dell’Unione Europea poter valutare, quale disciplina fiscale verrà applicata, ed a quale delle sezioni del RUNTS sarà più conveniente iscriversi.
È opportuno inoltre, far coincidere l’iscrizione con l’inizio di un nuovo periodo di imposta al fine di evitare “complicazioni contabili” con i nuovi adempimenti previsti.
Altro aspetto da evidenziare, infine, è quello di poter utilizzare, la disciplina semplificata per il riconoscimento della personalità giuridica prevista dal D.Lgs. 117/2017. Le associazioni già esistenti o in fase di costituzione potranno ottenere la personalità giuridica con un semplice atto notarile previa identificazione di un patrimonio di 15.000 euro, mentre per le fondazioni con patrimonio di 30.000,00 euro.
Naturalmente, l’incertezza circa la disciplina fiscale applicabile rallenterà la corsa all’iscrizione al RUNTS piuttosto che l’integrale decollo della riforma del terzo settore.
Dott. Nicolino D’Alessandro
A.D. NON PROFIT ACADEMY MANAGEMENT
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