RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Lo scorso mese di luglio ci eravamo occupati dell’appalto unico da 59 milioni di euro, indetto da Areacom per conto della Regione Abruzzo, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico nei Comuni abruzzesi.
Avevamo messo in evidenza le segnalazioni che ci erano pervenute da alcuni Comuni in relazione all’accordo quadro stipulato dall’Agenzia regionale per la committenza con le ditte aggiudicatarie, che rischiava di determinare per gli enti locali un notevole aumento di spesa, con ripercussioni inevitabili sulle casse comunali e sulle tasche dei cittadini. Della stessa questione si era occupata, e a ragione, anche l’Anci.
Il nostro intervento ha suscitato obiezioni circa il ruolo e i diritti dei lavoratori, che tuttavia non sono mai stati oggetto della nostra interpellanza. I lavoratori, le forme contrattuali con cui sono assunti e le condizioni di lavoro devono essere sottoposti alla vigilanza degli organi preposti, e su questo condividiamo le posizioni delle organizzazioni sindacali. La nostra interpellanza era invece finalizzata a contestare le modalità adottate, in particolare il fatto che prima dell’indizione della gara Areacom non avesse effettuato un incontro preliminare con i Comuni per verificare le loro esigenze ed appurare i costi corrisposti dagli enti per il servizio fino allo scorso anno. Nonché, ad avere chiarimenti in merito all’obbligatorietà o meno dei Comuni di aderire all’accordo quadro, e quindi alle condizioni contrattate da Areacom, specie se peggiorative.
Considerati i tempi lunghi per la calendarizzazione dell’interpellanza e il nuovo anno scolastico alle porte, abbiamo chiesto al servizio legislativo del Consiglio regionale un parere circa l’obbligo di adesione per quei Comuni che avrebbero ottenuto un prezzo inferiore, anche perché la ratio degli appalti per mezzo delle centrali uniche di committenza regionali risponde proprio all’esigenza di generare risparmi per gli enti locali.
Il servizio legislativo regionale ci ha fornito un parere molto esaustivo, attuando una ricostruzione del quadro normativo in materia di centralizzazione degli acquisti pubblici e occupandosi anche delle deroghe previste per le Amministrazioni statali in materia di contratti stipulati ad un prezzo più basso di quello Consip. Ebbene, questa deroga, prevista all’art. 1 comma 1 del D.L. 95/2012 sulla base di alcune pronunce giurisprudenziali, e da ultimo la recentissima sentenza del TAR Lombardia (Brescia del 28 agosto 2024, n. 714), nonché il Consiglio di Stato (sez. V del 19 giugno 2019 n. 4190), si applicherebbe anche agli enti locali e ricalca esattamente le situazioni che ci sono state segnalate dai Comuni. In sostanza, la Giurisprudenza amministrativa sembra concorde nel concedere la deroga a quegli enti pubblici che facciano una valutazione motivata e precedente alla gara, nell’ambito dei rispettivi Consigli comunali, da trasmettere alla Corte dei Conti, in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa.
In attesa dell’interpellanza che si discuterà in Consiglio regionale e che ci consentirà di chiarire tutti gli aspetti politici di questa vicenda che ha visto i Comuni abbandonati dalla Regione Abruzzo, questo parere costituisce sicuramente un utile strumento di valutazione.