Metano, il sindaco spieghi meglio

Il 23 dicembre 2002 i comuni di Penne, Loreto Aprutino e Collecorvino hanno costituito la S.I.G. S.p.a. – Società Intercomunale del Gas – per la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale. A fine 2003, a seguito di una procedura per la vendita del 45% delle quote azionarie, sono entrate in società sei imprese marchigiane delle province di Ancona e Macerata: Multisrvizi, Cis, Assm, Assem, Apm e Atac.

 

L’ingresso delle utilities marchigiane ha permesso di garantire continui investimenti sugli impianti e sulle reti, indirizzati soprattutto alla sicurezza ed alla continuità del servizio. Con deliberazione della Giunta Municipale n.129 del 20/09/2004 il Comune di Penne ha affidato alla S.I.G. S.p.a. la gestione del servizio produzione calore per riscaldamento ed acqua calda negli impianti comunali. Inoltre le ha affidato, con deliberazione della Giunta Municipale n.88 del 09/08/2005, la gestione e la conduzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale dal 1/9/2005 al 31/12/2025. Entrambi i contratti prevedono, oltre alla gestione del servizio, interventi di messa a norma degli impianti che ammontano a: € 136.000 per la gestione calore; € 652.022,10 per la gestione pubblica illuminazione, compreso l’incremento del corrispettivo S.I.G. S.p.a. di € 135.509,36 (autorizzato il 13/12/2006). Il Comune di Penne ha statuito attraverso la deliberazione della Giunta Municipale n.182 del 31/12/2010: la notifica alla S.I.G. S.p.a. della cessazione dei contratti di servizio; l’ineseguibilità degli investimenti non ancora effettuati alla data del 31/12/2010; l’individuazione della quota parte del canone afferente la gestione e la quota parte destinata a compensare gli investimenti; la volontà di arrivare ad un accordo con la S.I.G. S.p.a. per le modalità ed i tempi di rimborso di quanto dovuto per i lavori eseguiti alla data del 31/12/2010; la volontà di bandire le gare per l’affidamento dei servizi e di prorogare i contratti in essere oltre la data del 31/12/2010 nelle more dell’espletamento delle gare d’appalto e fino all’individuazione dei nuovi gestori. Inoltre, il comune ha emanato una determina al fine di evitare l’interruzione dei servizi di pubblica utilità; la gestione del servizio di produzione calore è stata prorogata fino al 15/04/2011 e la gestione dell’impianto di pubblica illuminazione fino al 30/05/2011. La delibera e la determina fanno riferimento all’applicazione del comma 8 lettera e) dell’art.23 bis della legge n.133 del 6/8/2008. L’art. 23 bis si applica ai servizi pubblici locali di rilevanza economica ed ai commi 2 e 3 tratta del conferimento della gestione di tali servizi in via ordinaria. Dato che gli atti relativi alla S.I.G. S.p.a. sono antecedenti alla normativa in esame si applica il comma 8 (regime transitorio degli affidamenti non conformi ai commi 2 e 3). La lettera c) del comma 8 prevede che le gestioni affidate direttamente a società miste, nel rispetto della lettera a) del comma 2 (per la scelta del socio privato), le quali hanno avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza del contratto di servizio; la lettera b) prevede il caso opposto con cessazione alla data del 31/12/2010. La lettera e) prevede che le gestioni non rientranti nei casi precedenti cessano comunque entro e non oltre il 31/12/2010 senza necessità di apposita deliberazione da parte dell’ente affidante. La delibera e la determina del Comune di Penne fanno riflettere su alcuni aspetti. L’art.23 bis si applica solo se i servizi di cui sopra sono considerati di rilevanza economica; la dottrina definisce i servizi privi di rilevanza economica: sono quelli per i quali la copertura viene assicurata dalla fiscalità generale (e non da una fiscalità specifica); l’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato li definisce servizi privi di carattere imprenditoriale; entrambe le analisi mettono l’accento sulla mancanza dell’economicità e del profitto. Se i servizi offerti dalla S.I.G. S.p.a. vengono considerati privi di rilevanza economica c’è un vuoto legislativo colmato in parte dalle sentenze della Corte Costituzionale; vista la grande incertezza sulla definizione dei servizi privi di rilevanza economica si potrebbe propendere per l’applicabilità dell’art.23 bis. In tal caso sembrerebbe più giusta l’applicazione della lettera c) del comma 8 (o al limite della lettera b). Sarebbe la presenza del piano industriale, presentato in sede di gara, a far propendere per l’applicazione della lettera c) del comma 8. Non si comprenderebbe a questo punto perché sarebbe doveroso applicare la lettera e) che è residuale. Inoltre non si comprenderebbe la necessità di emanare una delibera dato che la lettera e) del comma 8 prevederebbe la risoluzione di diritto, senza necessità di un’apposita deliberazione. Ci auguriamo che l’amministrazione comunale possa chiarire ai cittadini le vere motivazioni di un atto così incomprensibile e confuso.

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